CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
               DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
         REPUBBLICA ITALIANA
               A.RA.N.
Agenzia per la rappresentanza negoziale
    delle pubbliche amministrazioni
A  seguito  della  registrazione  da  parte della Corte dei Conti del
D.P.C.M.  del  21  luglio  1995  con  il  quale  l'A.RA.N.  e'  stata
autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto
Scuola,  il  giorno  4  agosto  1995,  alle  ore 10.00 presso la sede
dell'A.RA.N.  ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia   per   la
rappresentanza    negoziale    delle    pubbliche    amministrazioni,
rappresentata  dal  componente  del  Comitato  Direttivo  Avv.  Guido
Fantoni,  delegato  alla  sottoscrizione del contratto giusta verbale
del Comitato Direttivo medesimo n. 71.1 del 20 luglio 1995
e  le  seguenti  Confederazioni  ed   Organizzazioni   sindacali   di
categoria:
  CGIL                          CGIL SNS
  CISL                          CISL SINASCEL
  UIL                           UIL SCUOLA
  CISAL                         SISM CISL
  USPPI                         UNAMS
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto
Scuola.
Del  predetto CCNL fa parte integrante l'allegato Protocollo d'intesa
sui servizi pubblici essenziali.
Si allega altresi', il "Codice di comportamento dei dipendenti  delle
Pubbliche  Amministrazioni"  definito,  ai sensi dell'art. 58 bis del
d.lgs. 29/93, dal Ministro per la funzione pubblica con  decreto  del
31  marzo  1994,  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n.  149 del 28
giugno 1994.
                 COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
 NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
                               ART. 1
                     SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)  l'istruzione  scolastica,  in   particolare   per   gli   aspetti
contemplati  dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2,
lettera d);
b)    igiene,    sanita'   e   attivita'   assistenziale   a   tutela
dell'integrazione fisica delle persone;
c) attivita' relative alla produzione e alla distribuzione di energia
e beni di prima  necessita',  nonche'  gestione  e  manutenzione  dei
relativi  impianti;  sicurezza  e  salvaguardia  degli edifici, delle
strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d)  erogazione  di  assegni  e  di   indennita'   con   funzione   di
sostentamento.
I  servizi  di  cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli
aspetti strettamente connessi e collegati al  servizio  di  cui  alla
lettera a).